L’UE vieta di distruggere l’abbigliamento invenduto: un’opportunità per chi importa

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese che operano nell’Unione europea non possono più distruggere i capi di abbigliamento, gli accessori e le calzature rimasti invenduti. Per chi importa dall’UE cresce la disponibilità di prodotti e forniture a prezzi vantaggiosi.

Secondo le stime della Commissione europea, tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili immessi sul mercato europeo viene distrutto prima di essere usato. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, noto con la sigla inglese ESPR, ora lo vieta alle grandi imprese. Per i buyer, i retailer e i distributori extra-UE è una nuova fonte di approvvigionamento: lotti di abbigliamento e calzature italiani ed europei che 2306 reperisce attraverso la propria rete di fornitori autorizzati, verifica e fa arrivare a destinazione.

Cosa prevede la norma

Il divieto vale per le grandi imprese, cioè quelle con almeno 250 dipendenti, oppure con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un attivo di bilancio (il valore complessivo dei beni dell’impresa) superiore a 43 milioni. Le medie imprese saranno soggette al divieto dal 19 luglio 2030; le microimprese e le piccole imprese ne sono escluse.

Il divieto riguarda tutta la filiera, non solo i marchi: produttori, importatori, distributori, rivenditori e operatori logistici. Chi vi è soggetto non può aggirarlo cedendo l’invenduto a una piccola impresa che lo distrugga al posto suo.

I prodotti interessati sono l’abbigliamento e i relativi accessori, in pelle, a maglia o in tessuto, i cappelli e le calzature di ogni tipo. Tessuti, filati e altre materie prime tessili sono esclusi. La Commissione europea può comunque aggiungere altri prodotti all’elenco in futuro.

Cosa può fare un’azienda con l’invenduto

Per il regolamento, distruggere significa danneggiare di proposito un prodotto o smaltirlo come rifiuto, riciclo compreso. Restano quindi tre strade: vendere la merce (anche fuori dall’UE), donarla, oppure affidarla a un operatore specializzato che la controlli e la rimetta in condizione di essere usata (la norma la chiama preparazione per il riutilizzo).

La distruzione è ammessa solo in dieci casi, che l’azienda deve documentare conservando le prove per cinque anni. Le concessioni riguardano prodotti:

  • pericolosi ai sensi dei regolamenti sulla sicurezza;
  • non conformi alla legge, quando è la legge stessa a imporne la distruzione;
  • contraffatti o in violazione di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale;
  • soggetti a una licenza scaduta, che non ne consente più la vendita;
  • con etichette, loghi o disegni protetti che non si possono rimuovere e che ne impediscono il riutilizzo;
  • danneggiati, deteriorati o contaminati, se la riparazione è impossibile o costa più della sostituzione;
  • con difetti di progettazione o di fabbricazione non riparabili;
  • offerti in donazione ad almeno tre enti dell’economia sociale dell’UE, o sul sito dell’azienda per almeno otto settimane, senza che la donazione sia stata accettata;
  • donati a un ente dell’economia sociale che non è riuscito a trovare loro un destinatario;
  • rimessi in condizione di essere usati da un operatore specializzato e offerti sul mercato, senza che sia stato trovato un acquirente.

Le grandi imprese devono inoltre pubblicare ogni anno sul proprio sito di quanta merce invenduta si sono disfatte, per quali motivi e dove l’hanno inviata.

Cosa cambia per chi importa

Per un grande marchio o una catena europea, l’invenduto è diventato merce da vendere: eccedenze di produzione, scorte in eccesso, rimanenze di magazzino e resi dei consumatori. Per chi importa in un paese extra-UE significa maggiore disponibilità per lotti di abbigliamento e calzature prodotti in Europa, di marca e non.

I lotti più interessanti non passano dalle liste di stock che circolano sul mercato: cambiano proprietario direttamente, tra chi li detiene e gli acquirenti con cui già collabora. Per quelli di marca c’è un vincolo in più. Il fornitore deve essere autorizzato a venderli nel paese di destinazione, altrimenti chi li acquista si espone a contestazioni legali e a blocchi in dogana. Ne abbiamo scritto nell’articolo sugli stock di grandi marchi per i mercati extra-UE.

Per gli importatori di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay si aggiunge un vantaggio: l’accordo UE-Mercosur riduce i dazi su abbigliamento e calzature di origine europea. Lo abbiamo spiegato nell’articolo sull’accordo UE-Mercosur.

Come lavoriamo con voi

Da oltre trent’anni costruiamo rapporti diretti con i produttori italiani e con una rete ristretta di fornitori autorizzati a vendere stock fuori dall’UE. Così possiamo cercare e opzionare per i nostri clienti anche i lotti che i fornitori non offrono pubblicamente.

Ci indicate i prodotti, i marchi, i volumi e il paese di destinazione. Noi contattiamo i fornitori, verifichiamo che ogni lotto sia autorizzato per il vostro mercato e vi presentiamo un’offerta con quantità e prezzi definiti. Se vi interessa, trattiamo le condizioni per voi, gestiamo la documentazione e seguiamo la logistica. Avete un solo interlocutore, dal primo contatto fino all’arrivo della merce.

Importate abbigliamento o calzature dall’Europa? Scriveteci cosa cercate: vi risponderemo con una proposta di lotti disponibili.

Fonti: regolamento (UE) 2024/1781, regolamento delegato (UE) 2026/296 e regolamento di esecuzione (UE) 2026/2, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; stime della Commissione europea.

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